Sono passati ormai molti anni dalla legge 170 del 2010 che regolamenta tutti gli aspetti tecnici e burocratici dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento, ma nonostante ciò spesso le famiglie si trovano ad avere informazioni poco chiare su chi può fare diagnosi e in cosa consiste il processo diagnostico.

Mentre in rete si possono trovare molte informazioni su che cos’è la Dislessia, la Disortografia e la Discalculia, risulta più difficile trovare chi può fare diagnosi per bambini, ragazzi e adulti.

Questo è anche dovuto dal fatto che ogni regione ha definito delle normative che regolamentano in modi molto differenti tale processo diagnostico.

In tutte le regioni le diagnosi delle Asl hanno valore di certificazione, ma diversi sono i casi per l’ambito privato.

In Piemonte sono valide le diagnosi effettuate dall’Asl e presso professionisti privati (Equipe composta da Neuropsichiatra Infantile, Psicologo e Logopedista).

In quest’ultimo caso la Diagnosi deve essere convalidata dal Gruppo Disturbi Specifici dell’Apprendimento (GDSAp) della propria Asl di appartenenza.

Citiamo qui la normativa regionale DGR n. 16-7072 del 4.02.2014:

Il percorso diagnostico, premessa alla certificazione, deve avvenire, secondo quanto indicato dalle evidenze scientifiche.

L’avvio del percorso diagnostico, in caso di sospetto di DSA, può avvenire solo dopo che il sistema scolastico abbia attivato un periodo di osservazione dell’alunno, non inferiore ai sei mesi e comunque non prima del secondo quadrimestre della seconda classe della scuola primaria, ed abbia attivato gli interventi di potenziamento didattico-educativi e di recupero delle possibili difficoltà di apprendimento.

Se, nonostante il lavoro di potenziamento didattico e le adeguate strategie di insegnamento delle abilità di base, secondo Consensus Conference sui DSA e Linee Guida allegate al D.M. MIUR del 12.07.2011, permane il sospetto di DSA, la scuola produce la “Scheda di collaborazione scuola e famiglia“descrittiva delle abilità scolastiche che consegna alla famiglia.

La scheda costituisce lo strumento di comunicazione tra scuola, famiglia e servizi sanitari quando si ipotizza un DSA; il suo utilizzo permette una riflessione sulle specifiche “difficoltà scolastiche” che può incontrare un alunno/studente ed evidenzia le procedure/ strategie utilizzate fino a quel momento.

LA VALUTAZIONE

Il percorso diagnostico non può essere intrapreso prima della fine del primo quadrimestre della seconda classe della scuola primaria per tutti i DSA (per il Disturbo delle abilità aritmetiche, a partire dal secondo quadrimestre della terza primaria).

Le Aziende Sanitarie, attraverso il GDSAp, garantiscono la formulazione della diagnosi/relazione descrittiva entro sei mesi dal ricevimento, tramite la famiglia, della Scheda di Collaborazione redatta dalla ed il conseguente rilascio della certificazione.

Qualora la famiglia intendesse avvalersi di professionisti privati di fiducia per l’effettuazione della diagnosi di DSA, quest’ultima dovrà contenere, in ottemperanza alle Linee Guida ed alla D.D. 547 del 21/7/2011, la seguente documentazione sanitaria:

valutazione neuropsichiatrica infantile, che escluda la presenza di anomalie o patologie

sensoriali, neurologiche e di gravi psicopatologie, che possano essere causa del disturbo, ed

indichi eventuali disfunzioni correlabili con il disturbo;

valutazione del funzionamento intellettivo, cioè delle competenze cognitive attraverso l’utilizzo di test cognitivi multidimensionali che evidenzino il quoziente intellettivo, il relativo profilo di funzionamento con attenzione agli aspetti emotivo relazionali;

valutazione delle abilità scolastiche, cioè delle abilità specifiche coinvolte nella lettura, scrittura e calcolo

– eventuale valutazione neuropsicomotoria o altre valutazioni specifiche nel caso si necessiti di approfondimenti.

La famiglia dovrà trasmettere detta documentazione al GDSAp dell’ASL attraverso la “Richiesta rilascio certificazione DSA”.

I GDSAp valutano la coerenza e la completezza della documentazione e, se la documentazione risulta completa rilasciano, entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta, la certificazione valida per l’ottenimento dei benefici previsti.

LA CERTIFICAZIONE

La Certificazione di DSA, è atto successivo alla diagnosi e viene rilasciata esclusivamente dal SSN attraverso i gruppi GDSAp di cui alla DGR n. 16-7072 secondo le modalità sopra descritte.

La famiglia, dopo aver ottenuto la certificazione la consegnerà alla scuola che la dovrà protocollare.

LA SCUOLA

Una volta acquisita la diagnosi, i docenti dovranno incontrare la famiglia e il referente DSA dell’Asl o direttamente l’Equipe Specialistica Privata per raccogliere informazioni e ipotizzare le soluzioni più funzionali al caso specifico.

Gli insegnanti dovranno quindi redigere il Piano Didattico Personalizzato (PDP), che verrà costantemente monitorato per verificare l’efficacia delle misure in esso adottate e in caso di necessità potrà essere modificato in itinere.

Qui vediamo riassunto in uno schema tutto l’iter diagnostico.

Schema adattato dal MIUR

Articolo scritto dalla dott.ssa Laura D’Alessandro

L’iter diagnostico nei Disturbi Specifici dell’Apprendimento

2 pensieri su “L’iter diagnostico nei Disturbi Specifici dell’Apprendimento

  • 14 Aprile 2023 alle 10:04
    Permalink

    Chiedo chiarimenti:alunna di 3 scienze umane ,ad aprile chiede il pdp per attacchi di panico con relazione stilata da una psicologa privata,possibile a livello normativo?grazie

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    • 3 Novembre 2023 alle 10:34
      Permalink

      Buongiorno,
      solitamente per stilare un PDP vi è bisogno di una certificazione dell’ASL, però la cosa migliore è mettersi in contatto con la specialista che ha inviato la richiesta per concordare insieme come proseguire negli interessi della ragazza.

      Rispondi

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