Chi sono i bambini e i ragazzi che hanno Bisogni Educativi Speciali (BES)?
Gli alunni e gli studenti che hanno necessità di attenzione speciale nel corso del loro percorso scolastico per motivi diversi rientrano oggi nella categoria dei BES. A volte sono certificati da una diagnosi ufficiale di tipo medico, a volte hanno bisogni permanenti oppure hanno bisogni momentanei e superabili grazie a interventi mirati e specifici.
BES è l’acronimo di Bisogni Educativi Speciali e non si riferisce a una categoria clinica (quindi non esiste il “disturbo BES”), ma a un ventaglio di condizioni transitorie o permanenti di natura fisica, biologica, fisiologica, psicologica o sociale per le quali l’alunno necessita di una risposta adeguata e personalizzata da parte della scuola.
L’area dei bisogni educativi speciali è stata inizialmente concepita per comprendere tre grandi sottocategorie: quella della disabilità, quella dei disturbi evolutivi (fra cui i DSA) e quella dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale. Nel 2019 una nota ministeriale (La Nota n. 562 del 3 aprile 2019) ha chiarito che possono essere inclusi nella categoria dei BES anche gli alunni ad alto potenziale intellettivo, affinché si adottino metodologie didattiche atte a supportare e sviluppare il potenziale degli alunni più dotati, i cosiddetti alunni gifted. In Italia gli alunni con bisogni educativi speciali sono circa un milione!
La Legge quadro 104/1992 sulla disabilità e la Legge 170/2010 sui DSA hanno definito in termini operativi i principi di personalizzazione della didattica per gli alunni con disabilità (certificabili ai sensi della legge 104/1992) e per gli alunni con DSA (certificati ai sensi della legge 170/2010).
Traguardi importantissimi per il sistema educativo italiano, tuttavia fino al 2012 rimanevano indefinite le modalità di personalizzazione della didattica adottabili con tutti quegli alunni che mostravano difficoltà di apprendimento, che non potevano essere ricomprese né del dominio della disabilità né in quello dei DSA.
La direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” ha colmato questo vuoto, estendendo a tutti gli studenti con difficoltà di apprendimento il diritto alla personalizzazione della didattica e le misure previste dalla legge 170/2010.
Questa direttiva sancisce la responsabilità della scuola di rispondere ai bisogni educativi speciali degli alunni non solo nei casi in cui vengano presentate diagnosi o certificazioni, ma anche in tutti quei casi di evidente disagio/difficoltà non diagnosticati o non diagnosticabili. L’orientamento ministeriale, quindi, ha spostato il baricentro da un asse clinico a uno più propriamente pedagogico.
È la scuola che decide come identificare i bambini con bisogni educativi speciali, quali misure adottare e se formalizzarle in un PDP (Piano Didattico Personalizzato).
La scuola, dopo aver esaminato eventuali diagnosi e certificazioni o dopo aver individuato sulla base di attente considerazioni didattiche e psicopedagogiche gli allievi con bisogni educativi speciali, può avvalersi delle misure già previste dalla legge n. 170/2010 sui DSA.
Agli studenti con BES le istituzioni scolastiche dovrebbero garantire:
- l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto delle caratteristiche peculiari dei soggetti (ad es. il bilinguismo) e delle metodologie e strategie educative adeguate;
- l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, e di misure dispensative in riferimento a prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;
- per l’insegnamento delle lingue straniere, l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell’esonero;
- adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di stato, le prove di ammissione all’università e gli esami universitari.
Le suddette misure dovrebbero essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutare l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.
È importante porre l’attenzione su un aspetto. La direttiva ministeriale non obbliga la scuola a formalizzare con un PDP l’intervento didattico rivolto a un alunno con bisogni educativi speciali. Il Consiglio di classe, o il team docenti, è autonomo nel decidere se formalizzare o meno il percorso formativo con un PDP, con la clausola di doverne esplicitare le motivazioni. Invece, se l’alunno presenta una certificazione di DSA la scuola deve formalizzare gli interventi di personalizzazione della didattica con un PDP.
La tabella seguente riassume e schematizza quanto detto finora.
BES
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Disturbi/Condizioni |
Legge/ Direttiva di Riferimento |
A scuola.. |
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Disabilità |
Disabilità intellettiva,
sensoriale o motoria, gravi forme di autismo o di ADHD. |
Legge 104/1992
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In presenza di
certificazione si procede per obbligo di legge. Assegnazione di specifiche risorse professionali (insegnanti di sostengo, assistente per l’autonomia e la comunicazione, etc.) e stesura del PEI (Piano Educativo Individualizzato) |
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Disturbi Evolutivi |
DSA
Dislessia Discalculia Disortografia Disgrafia
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Legge 170/2010 | In presenza di
certificazione la scuola ha l’obbligo di stilare il PDP Piano Didattico Personalizzato). Se la famiglia del ragazzo presenta la diagnosi (e non la certificazione) la scuola valuta se stilare un PDP o meno e ne fornisce le motivazioni.
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ALTRI DISTURBI
EVOLUTIVI ADHD, borderline cognitivo (funzionamento intelletivo al limite), disturbi del linguaggio, disturbo dello spettro autistico lieve, disturbo della coordinazione motoria (Disprassia), disturbo di apprendimento non verbale, etc.
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Direttiva ministeriale
del 27/12/12 |
La scuola decide se
stilare il PDP o meno, indipendentemente dalla presentazione da parte della famiglia del ragazzo di una eventuale diagnosi. La suola deve motivare la decisione. |
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Svantaggio
socioeconomico, linguistico, culturale
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Nuovi immigrati con
scarsa conoscenza della lingua italiana, problemi derivanti dalla famiglia o dal contesto sociale.
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Direttiva ministeriale
del 27/12/12. |
La scuola decide se
stilare il PDP o meno, indipendentemente da eventuali segnalazioni dei servizi sociali.
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Il progetto elaborato va condiviso con la famiglia, concordando strategie comuni di supporto al bambino che andranno utilizzate sia a casa che a scuola. Solo una buona collaborazione tra le diverse agenzie educative può conferire validità a un progetto abilitativo o riabilitativo.